Accesso civico
Si pubblicano nella sezione dati, informazioni e documenti relativi a:
- Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria: Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
- Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori: Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
- Registro degli accessi: Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Accesso civico generalizzato
Informazioni generali
L’accesso civico generalizzato (FOIA, Freedom of Information Act), introdotto con d.lgs. n. 97 del 2016, di modifica del d.lgs. n. 33 del 2013, garantisce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (e dai soggetti indicati all’art. 2-bis del decreto), ulteriori rispetto a quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione nel rispetto delle ipotesi di esclusione e/o limitazione di cui all’art. 5-bis.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
L’ente è tenuto a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ente per esprimersi.
Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno quindici giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'ente di approvazione dell’accesso.
In caso di accoglimento, l’ente allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
Il richiedente, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) ai sensi dell’ art. 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
09/04/2021
14/05/2024
Regolamento
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELL’ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO
28/01/2020
28/01/2020
Accesso civico semplice
Informazioni generali
Modulistica
Accesso documentale o procedimentale (l. 241/1990)
Informazioni generali
Registro degli accessi
REGISTRO RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO - ANNO 2023
14/05/2024
14/05/2024
Viene pubblicato il Registro degli accessi contenente l'elenco delle richieste di accesso (agli atti ex l. 241/90, civico e generalizzato), aggiornato al 31/05/2018
31/05/2018
14/06/2018